Compenso S.I.A.E.

MemoriasUSB fornisce queste spiegazioni a titolo informativo. L'importatore è responsabile di liquidare l'importo del compenso del vostro ordine.

Rimborsi

Nei seguenti casi è possibile chiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” già corrisposto da fabbricanti e importatori di prodotti assoggettati a detto compenso.

Prodotti spediti verso altri paesi dell’unione europea o esportati verso paesi terzi

Per i prodotti spediti verso altri paesi dell’Unione Europea o esportati verso paesi terzi, l’esportatore, se soggetto diverso dal fabbricante o dall’importatore tenuto alla corresponsione del compenso, ha facoltà di chiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” corrisposto dal fabbricante o dall’importatore, a condizione che il compenso del quale è richiesto il rimborso sia riferibile a prodotti acquistati dal richiedente per i quali il fabbricante o l’importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per “copia privata”.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita all’estero dei prodotti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello R.INT. , dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. Unitamente alla richiesta di rimborso, il richiedente dovrà allegare:

  • Fattura/e di acquisto dalla/e quale/i risultano quantità, tipo e marchio/i dei prodotti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”.
  • Fattura/e di vendita all’estero e documento/i di trasporto comprovanti l’effettiva uscita dei prodotti dal territorio italiano, nonché il paese di destinazione degli stessi.

Inoltre, se la fattura/e di acquisto non comprova l’avvenuto pagamento (quietanza), il richiedente farà riserva di far pervenire alla SIAE entro il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è/sono stata/e emessa/e la/e fattura/e di acquisto, la quietanza con timbro e firma del fornitore.

Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito). Per informazioni: copiaprivata.rimborsi@siae.it.

Supporti vergini ceduti a imprese di duplicazione

Nel caso in cui il fornitore del duplicatore certificato dalla SIAE sia soggetto diverso dal fabbricante e/o dall’importatore, e, conseguentemente il compenso per “copia privata” sia stato già corrisposto, il fornitore stesso ha facoltà di:

  • Non addebitare al duplicatore il compenso per “copia privata” esclusivamente per i supporti vergini di registrazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k, i), j), l) del D.M. 30/12/2009.
  • Chiedere direttamente alla SIAE il rimborso del compenso, già corrisposto dal fabbricante e/o importatore presso cui si è approvvigionato, sui supporti vergini forniti al duplicatore.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita all’estero dei prodotti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello R.INT., dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. Unitamente alla richiesta di rimborso, il richiedente dovrà allegare:

  • Fattura/e di acquisto dalla/e quale/i risultano quantità, tipo e marchio/i dei prodotti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”.
  • Fattura/e di vendita al duplicatore, nonché documento/i di trasporto.

Inoltre, se la fattura/e di acquisto non comprova l’avvenuto pagamento (quietanza), il richiedente farà riserva di far pervenire alla SIAE entro il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è/sono stata/e emessa/e la/e fattura/e di acquisto, la quietanza con timbro e firma del fornitore.

Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito). Per informazioni: copiaprivata.rimborsi@siae.it.

Prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri

Rientrano nella categoria tutti i prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione e da quest’ultima destinati all’archiviazione, funzionale alla propria attività, di dati, documenti digitali o registrazioni.

Per i prodotti in questione la pubblica amministrazione acquirente ha facoltà di chiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” corrisposto dal fabbricante o dall’importatore, alle condizioni che seguono:

  • a) Che la pubblica amministrazione acquirente:

    • Sia una amministrazione dello Stato, ivi compresi le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
    • Utilizzi i prodotti esclusivamente per l’archiviazione, funzionale alla propria attività, di dati, documenti digitali o registrazioni.
  • b) Che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a prodotti acquistati dalla stessa pubblica amministrazione per i quali il fabbricante o l’importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per “copia privata”.

È in ogni caso opportuno (anche se al momento non costituisce condizione essenziale ai fini del rimborso) che l’amministrazione acquirente, anche al fine di esonero dalla responsabilità, adotti tempestivamente un apposito codice di condotta interno volto a prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti in ordine all’utilizzazione dei prodotti (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di prodotti, etc.).

Se la pubblica amministrazione acquirente è una scuola, un’istituzione educativa o un’istituzione universitaria, è altresì opportuno, agli stessi fini, che essa informi adeguatamente i propri docenti e studenti, nonché il proprio personale non docente, anche mediante affissione di avvertenze nei locali in cui sono installati gli apparecchi di riproduzione, sulla vigente disciplina in materia di riproduzione di fonogrammi e videogrammi e sulle conseguenze di eventuali comportamenti illeciti.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei prodotti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello R.PA., dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. Unitamente alla richiesta di rimborso, il richiedente dovrà allegare:

  • Fattura/e di acquisto dalla/e quale/i risultano quantità, tipo e marchio/i dei prodotti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”.

Inoltre, se la fattura/e di acquisto non comprova l’avvenuto pagamento (quietanza), il richiedente farà riserva di far pervenire alla SIAE entro il termine perentorio del 360° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è/sono stata/e emessa/e la/e fattura/e di acquisto, la quietanza con timbro e firma del fornitore.

Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica dell’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui la pubblica amministrazione richiedente si è rifornita.

Per informazioni: copiaprivata.rimborsi@siae.it.

Prodotti acquistati da imprese per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri.

Rientrano nella categoria tutti i prodotti acquistati da imprese e da queste ultime destinati all’archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali o registrazioni.

Per i prodotti in questione l’impresa acquirente ha facoltà di richiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” corrisposto dal fabbricante o dall’importatore alle condizioni che seguono:

  • a) Che l’impresa acquirente:

    • Utilizzi i prodotti esclusivamente per l’archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali o registrazioni.
    • Abbia preventivamente adottato un codice di condotta interno volto espressamente a prevenire comportamenti illeciti, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, e di terzi che hanno accesso ai propri uffici, magazzini e stabilimenti di produzione, in ordine all’utilizzazione di tali prodotti (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di prodotti, etc.).
    • Abbia introdotto al proprio interno procedure di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione di comportamenti difformi dalle prescrizioni del codice di condotta.
    • Si impegni a consentire alla SIAE l’esercizio dell’attività di controllo sulla corretta utilizzazione, per fini diversi dalla “copia privata”, dei prodotti per i quali richiede il rimborso del compenso per “copia privata”.
    • Sia iscritta nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio.
    • Sia titolare di partita IVA.
  • b) Che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a prodotti acquistati dal richiedente per i quali il fabbricante o l’importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per “copia privata”.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei prodotti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello R.IMP., dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.

Unitamente alla richiesta di rimborso, il richiedente dovrà allegare:

  • Fattura/e di acquisto dalla/e quale/i risultano quantità, tipo e marchio/i dei prodotti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”.

Inoltre, se la fattura/e di acquisto non comprova l’avvenuto pagamento (quietanza), il richiedente farà riserva di far pervenire alla SIAE entro il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è/sono stata/e emessa/e la/e fattura/e di acquisto, la quietanza con timbro e firma del fornitore.

Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica della la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito). Per informazioni: copiaprivata.rimborsi@siae.it.

Fonte: www.siae.it