La Copia Privata è il compenso che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio rispetto all’acquisto di un originale. Prima dell’introduzione della copia privata, non era possibile registrare copie di opere tutelate. In Italia, come nella maggior parte degli Stati dell’ Europa Unita (con l’eccezione della Gran Bretagna, dove riprodurre copie anche ad uso privato è considerato reato) è stata concessa questa possibilità, a fronte di una royalty forfetaria per compensare del mancato acquisto gli autori e tutta la filiera dell’ industria culturale. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.
La Siae riscuote questo compenso e lo ripartisce ad autori, produttori, editori e interpreti.
La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.
| Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione audio | 50% agli autori e loro aventi causa 25% ai produttori di fonogrammi 25% agli artisti interpreti o esecutori |
| Compenso relativo a supporti ed | 30% agli autori |
| Apparecchi di registrazione video | 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest’ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori) |
La legge affida alla SIAE il compito di riscuotere il compenso per “copia privata” e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla legge stessa, eventualmente anche tramite le loro associazioni di categoria.
Per lo svolgimento di questo compito, la legge attribuisce alla SIAE anche poteri di vigilanza su tutte le attività connesse con la fabbricazione, l’importazione e la distribuzione in territorio italiano di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.
A tal fine, gli ispettori della SIAE possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori (sia all’ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta. La SIAE inoltre ha, contrattualmente, facoltà di controllo sulla corretta utilizzazione dei supporti vergini costituenti prodotto semilavorato acquistati da imprese di duplicazione.
Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.
Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
Il compenso di copia privata si applica a tutti gli apparecchi di registrazione e a tutti i supporti idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi.
Dall’entrata in vigore del D.M. del 30 dicembre 2009 (14/01/2010) i compensi sono quelli determinati dall’art. 2 del succitato decreto.
Mod. Tracciato di Dichiarazione delle Vendite D.M. 30/12/2009.
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